
17 Nov Conversione del D.L. 118/2021 e composizione negoziata della crisi
Facendo seguito ad un precedente articolo, si segnala che il D.L. 118/2021 (Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia) è stato convertito con modifiche nella Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazzetta Ufficiale 23.10.2021, n. 254).
Mentre si conferma lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII) al 16 maggio 2022 e delle procedure di allerta e la composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023, viene modificato l’art. 379, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019 (Nomina degli organi di controllo) disponendo che le parole “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” vengano sostituite da “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore” slitterà in sede di approvazione del bilancio 2022, cioè al periodo aprile-giugno 2023. Si ricorda, pertanto, che la suddetta nomina, secondo l’articolo 2477 C.C., è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. E’ altresì obbligatoria quando dovessero essere superati questi parametri dimensionali per due esercizi consecutivi:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Con la conversione nella Legge 147/2021 del D.L. 118/2021 si conferma l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, del nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi, quale nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano possibile la crisi o l’insolvenza) finalizzato al loro risanamento.
L’imprenditore iscritto nel Registro delle imprese potrà accedere ad una piattaforma telematica nazionale attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. Una Commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione provvederà a nominare un esperto (scelto tra i professionisti iscritti presso gli albi dei Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro o tra coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere maturato una specifica esperienza della gestione della crisi). Questo esperto avrà il compito di assistere l’imprenditore nel trovare accordi con i creditori che rimettano in sesto l’azienda.
Al momento della richiesta della nomina di un esperto l’imprenditore potrà richiedere che non si applichino nei suoi confronti l’art. 2446, comma 2 e 3, c.c., l’art. 2447 c.c., l’art. 2482-bis comma 5 e 6, c.c. e l’art. 2482-ter c.c. relativamente alla riduzione del capitale, e che non si verifichi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. ed art. 2545-duodecies c.c.
La Legge 147/2021 ha confermato alcune misure protettive sia che limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori sia che precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
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Articolo a cura di Alessandro Coppola
Dottore Commercialista & Revisore Contabile
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