Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Debiti:Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

La Legge 233/2021 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ha inserito nel suo corpo anche l’articolo 30-sexies, intitolato “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati” già previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Sebbene il D.L. n. 118/2021, nella sua versione finale, abbia previsto la posticipazione dell’entrata in vigore delle procedure di allerta al 31 dicembre 2023, con le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 152/2021, il richiamato articolo 30-sexies anticipa, di fatto, le segnalazioni che i Creditori Pubblici qualificati (INPS-Agenzia delle Entrate-Agenzia della Riscossione), dovranno effettuare nei confronti dell’imprenditore e, ove esistente, dell’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Questa segnalazione dovrà avvenire tramite PEC o raccomandata RR.

La segnalazione dovrà avvenire, entro 60 giorni, dal superamento dei seguenti importi soglia (più restrittivi di quando già previsto dall’art,15 del CCII – Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza):

INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro. La segnalazione si riferirà ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;

Agenzia delle Entrate: esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro. La segnalazione si riferirà ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;

Agenzia della Riscossione: esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro. La segnalazione si riferirà ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Si immagina che le segnalazioni da parte dei Creditori Pubblici qualificati saranno numerose anche perché in mancanza di tale adempimento obbligatorio andrebbero incontro alle seguenti conseguenze:

INPS: il credito perderà il titolo di prelazione (il privilegio) nella successiva eventuale procedura concorsuale e sarà ammesso come chirografario.

Agenzia delle Entrate: il credito perderà il titolo di prelazione (il privilegio) nella successiva eventuale procedura concorsuale e sarà ammesso come chirografario.

Agenzia della Riscossione: i crediti per spese ed oneri di riscossione di tale ente pubblico non saranno riconosciuti in una eventuale successiva procedura concorsuale, con esclusione di tali importi.

Si evidenzia come queste segnalazioni, da effettuarsi da parte dei Creditori Pubblici qualificati, conterranno (comma 3 richiamato art.30 sexies), se ne ricorreranno i presupposti, l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi di cui all’articolo 2 del D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.147/2021.

Si ricorda anche in questa circostanza come la composizione negoziata della crisi sia un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano possibile la crisi o l’insolvenza) finalizzato al loro risanamento.

Non si comprende ancora bene cosa succederà, a seguito della segnalazione effettuata dal Creditore Pubblico qualificato all’imprenditore, qualora quest’ultimo non dovesse assumere alcun comportamento auspicato (estinzione del debito, rateizzazione dello stesso, preso contatto con la Camera di Commercio per il perfezionamento della composizione negoziata della crisi sopra richiamata). In situazioni analoghe il Codice della Crisi (CCII) prevede esplicitamente (art.15, comma 4) che a seguito della segnalazione all’imprenditore da parte del Creditore Pubblico qualificato, scaduto il termine di novanta giorni dalla comunicazione stessa, in mancanza di adeguata regolarizzazione della posizione debitoria, il Creditore Pubblico debba effettuare, senza indugio, una comunicazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi). Organismo presente anch’esso presso le Camere di Commercio la cui entrata in vigore è stata, però, posticipata al 31 dicembre 2023 (D.L. n. 118/2021 come sopra già menzionato).

Così come è ancora da comprendere meglio le responsabilità solidali previste, dall’art.14 del CCII, per l’Organo di controllo o per il revisore che si vedranno scavalcare in questa segnalazione all’imprenditore da parte del Creditore Pubblico. Segnalazione che l’organo di Controllo o di revisione dovrebbe avere effettuato all’imprenditore prima e all’OCRI dopo l’inerzia del primo.

Sembra comunque evidente l’importanza di monitorare tutta la situazione debitoria nei confronti dei richiamati Creditori Pubblici qualificati per anticipare la gestione dei debiti stessi ed evitare di trovarsi coinvolti nella composizione negoziata o in altri strumenti di soluzione della crisi di più complessa e costosa applicazione.

Monitoraggio per il quale ci ricolleghiamo, ancora una volta, a quanto disposto dall’articolo 2086 c.c. che ha istituito l’obbligo per l’imprenditore di garantire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

È bene che l’imprenditore/l’impresa siano adeguatamente seguiti da Professionisti in grado di supportare gli stessi nell’analisi dei flussi di cassa attesi almeno nel semestre successivo e degli indici della crisi (art.13 CCII) sebbene il D.L. n. 118/2021 ne abbia, come più volte ricordato, previsto la posticipazione dell’entrata in vigore al 31 dicembre 2023.

Rimaniamo comunque in attesa di chiarimenti da parte del legislatore per chiarire completamente le attuali zone d’ombra.

Articolo a cura di Alessandro Coppola

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.