Agenzia delle Entrate

Decadenza per inadempienza del piano rateale presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione

La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza. Più precisamente:

  • per le rateizzazioni  in essere all’8 marzo 2020  , la decadenza si concretizza al mancato pagamento di  18 rate  anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale“);
  • per le rateizzazioni  concesse dopo l’8 marzo 2020  e richieste fino al  31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di  10 rate  anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori“);
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al  1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di  5 rate  anche non consecutive.

Purtroppo per le rateazioni con l’Agenzia della Riscossione non è prevista l’applicabilità della tolleranza del lieve ritardo di sette giorni per il pagamento delle rate disciplinata dall’art.15 ter del DPR 602/73.

Nel caso di decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione – della rateizzazione decaduta, fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.

Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la  riammissione.

Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista & Revisore Contabile

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