
24 May Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai regimi speciali
Con la riformulazione dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 è stato abrogato l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:
– i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
– i soggetti rientranti nel regime forfetario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014;
Questi soggetti, a seconda dell’ammontare dei compensi o ricavi conseguito nell’anno 2021, dovranno emettere la fattura elettronica a partire:
– dal 1° luglio 2022 (ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, superiori a 25.000 euro);
– dal 1° gennaio 2024 (ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, inferiori a 25.000 euro).
È prevista una speciale sanatoria limitata nel tempo: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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