
17 Mar Fisco: termini di accertamento non più coincidenti con il 31 dicembre
Il termine di decadenza dell’attività di accertamento degli Uffici finanziari è sempre coinciso con la fine dell’anno solare ma la pandemia ha sconvolto anche questa certezza dei contribuenti e degli operatori del settore.
Per i prossimi anni il termine per ricevere in notifica l’accertamento delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta dal 2016 al 2018 non sarà più il 31 dicembre ma il 26 marzo (o il 25 marzo dell’anno bisestile 2024). Ciò 85 giorni dopo la naturale scadenza.
Questo perché l’art. 67, comma 1 del Decreto Legge 18 del 17/03/2020 ha stabilito la “sospensione” di tutti i termini relativi all’attività di accertamento che risultavano in corso nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. La sospensione vuole dire che, ai fini della decorrenza dei termini per l’attività di accertamento degli Uffici, il periodo che va dal 8/03/20 al 31/05/20 (85 giorni) viene “cancellato” dal calendario e conseguentemente la scadenza differita di 85 giorni. Gli Uffici finanziari avranno 85 giorni in più per emettere e notificare gli atti di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2016 al 2018.
Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2015 con una diversa norma, l’art. 157 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020, è stata prevista una anomala “scissione” dei termini decadenziali. In base a questa norma gli accertamenti relativi all’anno 2015 pur dovendo essere emessi entro il 31/12/2021 potranno essere notificati ai contribuenti entro il 28/02/2022. Quindi per l’anno d’imposta 2015 avremo due termini decadenziali: il 31/12/2021 per l’emissione e il 28/02/2022 per la notifica al contribuente.
Detta norma, introducendo nel nostro ordinamento la scissione dei termini di decadenza, presta il fianco a contestazioni di legittimità e a contestazioni in merito ai sistemi di prova dell’effettiva emissione degli accertamenti entro la data del 31/12/2020.
Nel caso in cui, invece, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 sia stata omessa si applicherà la “sospensione” di 85 giorni prevista dall’art.67 del DL 18/20 e non la “scissione” dei termini di cui all’art.157 del DL 34/20. Ciò in quanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dell’anno 2015 i termini di accertamento si allungano di un anno e coincidono con quelli relativi all’anno 2016 che, come abbiamo visto, sono soggetti al differimento di 85 giorni.
Ma più prosaicamente il primo problema che affligge tutti i contribuenti è quello di identificare le date di scadenza degli accertamenti per i prossimi anni.
A tale fine si provvede ad elencare i futuri termini di decadenza che, come si evidenzia, torneranno alla normalità a partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2019:
anno imposta | presentazione | scadenza |
imposta | dichiarazione | |
2015 | 2016 | 28/02/22 |
omessa | 26/03/22 | |
2016 | 2017 | 26/03/23 |
omessa | 26/03/25 | |
2017 | 2018 | 25/03/24 |
omessa | 26/03/26 | |
2018 | 2019 | 26/03/25 |
omessa | 25/03/27 | |
2019 | 2020 | 31/12/25 |
omessa | 31/12/27 | |
2020 | 2021 | 31/12/26 |
omessa | 31/12/28 |
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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