amministratore unico

La carica di legale rappresentante è incompatibile con quella di dipendente dello stesso Ente

La Cassazione, in recenti sentenze della propria sezione tributaria (n.36362 del 23.11.2021 e n.38017 del 2.12.2021), è intervenuta affermando che un dipendente di un ente, la cui figura è caratterizzata dall’elemento “essenziale e indefettibile della subordinazione”, non possa cumulare incarichi di rappresentanza, direzione e controllo all’interno dello stesso Ente

Il principio della subordinazione della figura del lavoratore dipendente a quella della figura dell’amministratore o membro del consiglio di amministrazione deve avere un riscontro non soltanto sotto il punto di vista formale (verifica delle norme statutarie e delle delibere assembleari), ma anche dal punto di vista sostanziale e concreto (esistenza del vincolo di subordinazione gerarchica del dipendente al potere direttivo e disciplinare di chi riveste una carica sociale da un lato e svolgimento di mansioni del dipendente diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita).

Risulta evidente come tale principio di subordinazione non possa essere garantito quando queste diverse figure (dipendente e presidente Cda o amministratore unico) siano ricoperte dallo stesso soggetto.

Questa incompatibilità tra le due figure, in relazione alle imposte sui redditi, renderà NON DEDUCIBILI le spese sostenute dall’Ente, nei confronti degli amministratori a titolo di lavoro subordinato.

Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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