
10 Feb Lavoratori non vaccinati: si può stare senza stipendio?
Il caso di cui si è occupato il Tribunale di Modena riguarda due fisioterapiste, dipendenti di una residenza per anziani, esonerate dal servizio con sospensione della retribuzione perché non vaccinate contro il Covid, le quali hanno intentato contro l’azienda ospedaliera un ricorso ex art.700 cpc al fine di sentire accertare la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione e, per l’effetto, condannare il datore di lavoro a riammetterle nel proprio posto di lavoro con le stesse mansioni e la stessa qualifica, con corresponsione delle retribuzioni dovute dal giorno della sospensione all’effettiva ripresa dell’attività.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo, da una parte, inesistente il fumus boni iuris, ovvero la fondatezza della domanda, in qualche modo dichiarando l’importanza per il datore di lavoro di preservare la salute degli ospiti della residenza e degli altri suoi dipendenti.
Dall’altra, ha ritenuto insussistente inoltre il periculum in mora individuato dalle lavoratrici nella perdita dello stipendio, perché “il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile.
La perdita della retribuzione, in conclusione per il tribunale, non causa comunque un danno imminente, visto che si tratta di un danno risarcibile a posteriori.
Stesso discorso è stato compiuto dal Tar Lazio rispetto ai dipendenti scolastici, che hanno agito in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione, per ottenere l’annullamento dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Il TAR non rileva alcuna lesione dei diritti dei ricorrenti: il danno che gli stessi lamentano e che deriverebbe dalla sospensione dal diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa ha “comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare.”
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Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista
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