
17 Mar Obbligo INAIL per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2022, in applicazione del disposto dell’articolo 66, comma 4, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla Legge n. 106, 23 luglio 2021, l’obbligo assicurativo INAIL è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
CHI SONO GLI ASSICURATI
L’assicurazione INAIL, interessa i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nello specifico, saranno compresi nella tutela i soggetti elencati nel Decreto Interministeriale 15 marzo 2005 recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS” alle lettere A e B.
I lavoratori elencati al gruppo Cdel medesimo articolo sono già titolari dell’obbligo, poiché esso riguarda i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2022, l’obbligo assicurativo vige anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del D. L. 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento alle seguenti attività:
- attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
- attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione riguarda anche i giovani fino a diciotto anni, gli studenti fino a venticinque anni nonché i soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo che effettuino esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche: per tali lavoratori, viceversa, non vi è obbligo di iscrizione al Fondo pensioni già indicato salvo per la quota eccedente i 5.000 euro.
I committenti devono iscrivere all’INAIL anche i lavoratori autonomi che esercitano attività musicali per i quali, viceversa, l’obbligazione contributiva pensionistica è a carico del soggetto medesimo: si tratta di un punto di attenzione importante, poiché in questo caso è il committente che deve assicurare il soggetto e non il lavoratore che deve provvedere in proprio.
TERMINE PER PRESENTARE LE DENUNCE
I datori di lavoro che occupano i lavoratori indicati hanno l’obbligo entro il 18 marzo di:
- presentare una denuncia di iscrizione,qualora non siano in possesso di nessuna posizione assicurativa territoriale attiva presso l’Istituto;
- presentare una denuncia di variazione, qualora la posizione sussista ma non vi sia la voce di tariffa di pertinenza per l’attività esercitata dai lavoratori autonomi dello spettacolo. Ove invece la posizione assicurativa sia già aperta e il rischio di pertinenza sia presente, il datore di lavoro potrà limitarsi a ricomprendere i salari nella denuncia annuale dell’autoliquidazione a febbraio 2023.
PREMI E RETRIBUZIONI
L’INAIL definisce che le posizioni assicurative dovranno avere inquadramento al settore Industria per la produzione di spettacoli e al settore Terziario per le attività artistiche.
Quanto alle voci di tariffa, l’Istituto, nella Circolare n. 11/2022, ne indica alcune:
- Voce 0511 con tasso medio del 15,80 per mille – Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo;
- Voce 0512 con tasso medio dell’8,31 per mille – Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video;
- Voce 0530 con tasso del 9,92 per mille – Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4;
- Voce 0541 con tasso medio del 26,41 per mille – Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.
I COMMITTENTI E L’INFORTUNIO – LE PRESTAZIONI
Per ciò che concerne gli obblighi in materia di denuncia di infortunio, non vi è differenza tra il resto dei datori di lavoro già assicurati e i committenti che per la prima volta si accingono ad effettuare gli adempimenti in materia INAIL.
Le scadenze per la denuncia sono le medesime rispetto alla generalità dei lavoratori: il dies a quo è ovviamente quello in cui perviene il certificato medico di infortunio. Particolari chiarimenti all’interno della circolare vi sono per gli infortuni in itinere.
CONCLUSIONI
Va osservato da ultimo che INAIL e INPS si scambieranno i dati relativi agli assicurati e in particolare l’INAIL potrà accedere ai dati ex ENPALS: si tratta di una indicazione rilevante e riportata direttamente nel decreto, di cui non sfugge l’importanza dal punto di vista ispettivo.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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