reati beni culturali

Tutela dei beni culturali e D.lgs. 231/01

Nella seduta di giovedì 3 marzo, con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale. Inoltre,  introduce i Delitti contro i beni culturali e quelli di Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici nel novero degli illeciti idonei a dar luogo alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01.

Nel dettaglio, il testo approvato si compone di 7 articoli attraverso i quali: i) si collocano nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; ii) si introducono nuove fattispecie di reato; iii) si innalzano le pene edittali vigenti; iv) si introducono aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; v) si interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; vi)  si modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; vii) si modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

Quanto alle modifiche al d. lgs. 231/2001, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)
25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) nel novero dei reati presupposto.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista

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