
19 Jul Accesso al Patteggiamento e art. 8 d. lgs. 74/2000
Secondo la normativa penal-tributaria e la giurisprudenza prevalente, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709 – 01).
Con la pronuncia della Terza Sezione del 5 luglio 2022 (ud. 27 maggio 2022), n. 25656, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa preclusione alla richiesta di patteggiamento, sebbene non espressamente previsto dall’art. 13 bis co. 2 D.lgs. 74/00, opera anche con riferimento all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).
In particolare, è stato affermato che poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera debito tributario, va superato il principio contrario espresso da precedente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 1582 del 14/12/2021, dep. 2022, Lucarelli), basato sul presupposto logico, prima ancora che giuridico, per cui i reati come quelli di cui all’art. 8 in esame o di cui all’art. 10 dello stesso decreto sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta e si consumano a prescindere dall’evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000 (v. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671).
In conclusione, dunque, per la Suprema Corte, in contrasto con il proprio, precedente orientamento, poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo del pagamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, deve trarsi la conclusione che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Articolo a cura di Alessia Cristiana Spanuolo, Avvocato Penalista
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