assegno divorzile

Assegno divorzile

La Corte di Cassazione torna nuovamente a discutere sull’assegno di divorzio che uno dei due coniugi deve all’altro nonostante venga meno il vincolo del matrimonio.

Nel caso preso in esame la moglie in costanza di matrimonio ha rinunciato al lavoro di operaia in accordo con il marito al fine di dedicarsi alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare, patrimonio poi di fatto intestato al solo marito.

Il Tribunale di Primo Grado aveva stabilito un assegno divorzile pari ad € 270,00, confermato anche dalla Corte d’Appello.

Il marito è così ricorso in Cassazione avverso tale punto della decisione, la quale con l’ordinanza n. 29627/2022 ha proseguito in accordo con i precedenti gradi di giudizio, anche in applicazione dei principi sanciti in materia dalle Sezioni Unite del 2018.

Ricorda infatti che “ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno divorzio deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Pur ormai sganciato dal concetto in uso in materia di separazione personale ovvero di garanzia del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l’assegno divorzile mantiene una funzione perequativa o compensativa, se emerge che il coniuge meno abbiente ha sacrificato le proprie aspettative sia professionali che reddituali per dedicarsi alla famiglia in virtù di una scelta condivisa.

Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista

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