
16 Mar 231 e Codice degli Appalti.
Si segnala un’importante previsione contenuta nello schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, la cui entrata in vigore è prevista entro il 31 marzo prossimo, in attuazione dell’art. 1 Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Infatti, con il citato decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Legislatore aggiunge l’esclusione della società dalle gare pubbliche (non solo in caso di intervenuta condanna ma) anche in caso di mera contestazione di illecito ex D.Lgs. 231/2001.
Se il testo in questione venisse definitivamente approvato basterebbe, quindi, l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, con richiesta di rinvio a giudizio o di emissione del decreto penale di condanna, per estromettere l’ente dalla contrattazione pubblica. In altri termini, la società già solo imputata e non ancora condannata per un reato 231, potrebbe essere esclusa dall’appalto.
Tuttavia, la valutazione dell’esclusione, salvo i casi di esclusione automatica, sarà rimessa al giudizio della stazione appaltante.
Quest’ultima, quindi, sarà chiamata a valutare se gli illeciti contestati siano di tale gravità da mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dei partecipanti al bando.
Sotto tale profilo, la riforma pone l’accento sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01: è previsto, infatti, che l’operatore economico che si trovi sub iudice per taluno degli illeciti di cui al D.gs. 231/01, possa dimostrare di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ovvero di aver adottato un Modello Organizzativo idoneo ed efficace ex D.Lgs. 231/2001, di modo che la stazione appaltante possa convincersi che le misure in questione sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, evitando così l’esclusione dalla procedura.
Pertanto, l’operatore economico potrebbe evitare l’estromissione dalla gara qualora la stazione appaltante dovesse ritenere il Modello Organizzativo e di Gestione del rischio tempestivamente adottato e sufficiente ad evitare la commissione di ulteriori reati come quelli già solo contestati.
In attesa di conoscere il testo definitivo del nuovo Codice degli appalti, è importante sottolineare come – a fronte di una novella di questo tipo – il Modello Organizzativo potrebbe assumere un ruolo sempre più determinante soprattutto per le società che maggiormente contrattano con la Pubblica Amministrazione. Pur in presenza di una contestazione di illecito amministrativo, infatti, l’esistenza di un Modello Organizzativo effettivo ed attuato e di un sistema di controllo efficace, potrebbero convincere la stazione appaltante dell’affidabilità dell’offerente e, dunque, impedirne l’esclusione dalla gara.
Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista
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