
25 Jun 231 e messa alla prova
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 22 giugno 2022 ha ritenuto applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche nei confronti delle persone giuridiche imputate ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Il Tribunale di Bari, in controtendenza rispetto ad altre Corti territoriali, ha giudicato tale istituto compatibile con il sistema di responsabilità ex d. lgs. 231/2001, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l’imputato: la messa alla prova per l’ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale.
L’introduzione del sistema di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 – si legge nel provvedimento – «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente: il d. lgs. 231/2001, cioè, tende a imporre all’ente che svolge una attività economica l’adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio di reati commessi da persone fisiche legate all’ente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo. La ratio di politica criminale che ispira il d. lgs. 231/2001 non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità».
L’ammissibilità della messa alla prova per l’ente – prosegue il Tribunale – «non determinerebbe nemmeno l’elusione dell’art. 17 d. lgs. 231/2001, atteso che l’ambito di applicazione della norma citata non coincide affatto con quello della messa alla prova: l’art. 17, infatti, stabilisce un trattamento sanzionatorio più mite nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’ente realizzi le cd. condotte riparatorie; la messa alla prova ha un oggetto ben più ampio, contemplando pure l’affidamento al servizio sociale per un programma che può comprendere attività di volontariato di rilievo sociale nonché la prestazione di pubblica utilità».
Articolo di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista.
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