
10 Nov Adeguati assetti e prime sentenze di alcuni Tribunali ordinari
Il novellato art.2086 CC, che ha recepito al secondo comma quanto previsto dall’art.375 del D.L 14/2019 (Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza), recita adesso testualmente: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
L’entrata in vigore di questo articolo risale al marzo del 2019.
Su questo argomento si sono, nel frattempo, espressi alcuni Tribunali ordinari per i quali citiamo le sentenze emesse dalle Sezioni specializzate in materia di Impresa rispettivamente del Tribunale Milano (18 ottobre 2019), del Tribunale Roma (15 settembre 2020) e del Tribunale di Cagliari (19 gennaio 2022).
I Collegi giudicanti hanno ritenuto che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresentasse una grave irregolarità e che come tale dovesse essere immediatamente emendata imponendo la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
No Comments