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Cassazione: alimenti a carico dei nonni, se il genitore non rispetta la sentenza di separazione

Alimenti a carico dei nonni

Alimenti a carico dei nonni. Una sentenza di separazione obbligava il padre di una minore a versare per il suo mantenimento €350 al mese. Poiché questo genitore non ha mai rispettato tale obbligo e si è reso irreperibile, la madre ha chiesto al Tribunale di ottenere il mantenimento dai nonni paterni. Il Tribunale ha accolto la richiesta, emettendo un decreto a carico dei nonni per la somma di € 200 al mese.

A sostenere tale tesi è anche intervenuta la Cassazione che ha stabilito che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Ciò rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori.

La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito il principio secondo il quale l‘obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato di diritto di famiglia

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