Ampliate le tutele per la conciliazione vita-lavoro

Nella seduta del 22 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE)

La volontà del legislatore è quella di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare in particolare per i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers; per seguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) n. 1158 del 2019 interviene, con modifiche e integrazioni, sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e su altre disposizioni vigenti come la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, (L 104/92).

In dettaglio

Congedo obbligatorio di paternità: durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto in caso di nascita ed anche in caso di morte perinatale del bambino. È un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore a cui si aggiunge il congedo di paternità che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedo parentale: incremento da 10 a 11 mesi della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo garantendo una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.

Incremento da 6 a 9 mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; innalzamento da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome: scatta il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Smart working – priorità di accesso: i datori di lavoro sia pubblici sono tenuti a dare priorità alle richieste avanzate dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità o che siano caregiver.

Obblighi del datore di lavoro: previste pesanti sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria; diniego della certificazione della parità di genere se hanno adottato condotte, nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa, tesa a ostacolare i diritti in favore della genitorialità.

Ricordiamo che per l’anno 2022, alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.

Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del lavoro e CTU

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