18 Dec Apprendistato: repechage si o no a seguito di giudizio di inidoneità?
Apprendistato e repechage
Che obblighi ha il datore di lavoro se all’esito dell’apprendistato ritiene di dover licenziare il lavoratore ritenuto non idoneo alla mansione?
Nel caso di specie, il percorso intrapreso dall’apprendista lo avrebbe portato – alla fine del periodo di apprendistato – al conseguimento del ruolo di “Capo treno/capo servizi”, ruolo per cui, tuttavia lo stesso era stato giudicato inidoneo dal punto di vista psichico.
Per tale ragione, l’azienda ferroviaria aveva quindi proceduto con il licenziamento per inidoneità alla mansione, non potendo essere il lavoratore adibito ad altri ruoli all’interno dell’azienda, dati i vincoli intrinsechi alla tipologia di contratto medesima.
Se in primo grado il licenziamento è stato giudicato legittimo, lo stesso è stato invece ritenuto illegittimo dalla Corte di Appello di Roma, la quale, pur riconoscendo l’inidoneità psichica del lavoratore alla mansione di “capo treno”, riteneva che invece fosse pacifica l’idoneità dello stesso a mansioni diverse e/o anche caratterizzate da livelli più bassi, enfatizzando l’obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro anche in questo caso specifico.
Avverso la sentenza di appello ha proposto quindi ricorso in Cassazione l’azienda, evidenziando, tra i diversi motivi di gravame, l’impossibilità di utilizzare un apprendista nelle mansioni contenute nell’ambito della formazione prevista dal contratto di apprendistato faccia venir meno la causa del rapporto stesso, essendo preclusa all’azienda la possibilità di reimpiegarlo utilmente senza violare le regole previste dal piano formativo.
La Suprema Corte ha ricordato l’importanza della componente formativa che caratterizza questo tipo di rapporto e che lo differenzia da altre tipologie contrattuali, qualificando il medesimo come un rapporto c.d. “a causa mista”, ovvero in cui vi è sì una parte di causa comune ai rapporti di lavoro standard (ovvero, lo scambio tra lavoro e retribuzione) ma vi è anche un’altra parte formativa, ugualmente rilevante.
Tale peculiarità del rapporto di apprendistato è stata quindi ritenuta dalla Suprema Corte una forte limitazione allo jus variandi del datore di lavoro, essendo quest’ultimo sostanzialmente vincolato al piano formativo sottoscritto tra le parti.
Venendo meno, nel caso de quo per ragioni mediche, la possibilità di svolgere la mansione oggetto della formazione, al datore non resta dunque che recedere dal contratto in essere.
Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista
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