Art. 6 comma V D.Lgs. 472/97

dichiarazione fraudolenta

Art. 6 comma V D.Lgs. 472/97

L’art. 6 comma V del D.Lgs. 472/97 prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto, sanzionabile, per causa di forza maggiore.
Con sentenza n. 11111 del 06.04.2022 la Cassazione ha ritenuto che la carenza di liquidità conseguente a ritardi nei pagamenti della P.A. non integra una causa di forza maggiore ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. 472/97.
Perché si sia in presenza di causa di forza maggiore è necessario che si verifichi:
– un avvenimento imponderabile,
– venga meno la “signoria del soggetto” sui propri comportamenti,
– vi sia assenza di coscienza e volontà.
Ne consegue, nella fattispecie esaminata, che “la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di Pubbliche Amministrazioni debitrici, per di più prevedibile, non integra la fattispecie esimente, di cui alla forza maggiore, richiamata dall’art. 6 comma V D.Lgs. 472/97″.

Articolo a cura di Alessandro De Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

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