
01 Dec Assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa e ART. 2086 C.C.
Il nuovo Codice della Crisi, come più volte sottolineato in alcuni articoli di Open Professionisti, che allo stato attuale entrerà in vigore il 16 maggio 2022, ha come principio ispiratore l’emersione anticipata dello stato di crisi e l’assunzione di idonee iniziative proprio per evitare un avanzato stato di decozione ed il conseguente fallimento. Da cui l’obbligo per l’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (art. 2086 C.C.) con il rafforzamento dei sistemi di controllo e di allerta, in azione dal 31 dicembre 2023, a garanzia della tempestiva gestione di una situazione economica e finanziaria che diversamente si deteriorerebbe in maniera irreversibile.
Sebbene l’entrata in vigore del Codice della Crisi sia stato più volte posticipato, di fatto per la contingente situazione pandemica, le modifiche all’art. 2086 del codice civile sono, invece, effettive già dal 16 marzo 2019.
L’articolo che riguarda tutte le società, di persone e di capitali, al secondo comma recita testualmente “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
Il compito di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” spetta agli amministratori, quali unici soggetti titolari della gestione dell’impresa e, in particolare per le S.p.A. ed S.r.l. amministrate dai Consigli di amministrazione, agli organi delegati.
Per assetto organizzativo si può intendere, semplificando, “il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza”. Gli amministratori dovranno, per esempio, individuare e definire i corretti processi aziendali e le conseguenti procedure che li regolino per il raggiungimento degli obiettivi finali.
Da tutto ciò discende la gestione e il coordinamento di personale adeguatamente formato al quale sono stati assegnati specifici compiti con responsabilità di funzioni ben definite e ben conosciute all’interno della società (pubblicità e aggiornamento di documenti quali organigramma con mansionario). Funzioni che devono essere debitamente separate per evitare che un intero processo sia gestito da un’unica persona.
Sarà necessario, inoltre, prevedere la predisposizione e la gestione di un piano strategico aziendale all’interno del quale siano inseriti dei budget operativi che consentano la gestione delle singole funzioni ed attività aziendali ed il conseguente monitoraggio dei risultati conseguiti per analizzare gli eventuali scostamenti dai dati previsionali.
Le dimensioni aziendali potrebbero coinvolgere nei vari processi tanto il responsabile dell’area Information Technology, così come il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro o della sicurezza dei dati personali, o l’eventuale Organismo di vigilanza o l’organo di controllo qualora presenti.
Questo tipo di attività organizzativa nel caso di imprese di piccole dimensioni può prevedere una minore formalizzazione di alcuni dei processi appena menzionati, ma è bene che, dove possibile, il coinvolgimento dei soci nella gestione della società non comprometta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo stesso.
Si ritiene importante sottolineare come qualora la inadeguatezza o l’inesistenza degli assetti organizzativi dovesse causare un danno ai soci, ai creditori o ai terzi, il legale rappresentante o il management (ed eventualmente l’organo di controllo) potrebbero esserne chiamati a rispondere in sede di azione di responsabilità, indipendentemente dalla presenza o meno di uno stato di crisi.
Sembra evidente con un ruolo fondamentale nella fase di predisposizione e di adeguamento del sistema organizzativo, amministrativo e contabile, sia affidato a dei validi e preparati consulenti d’impresa. Rivolgiti a Open Professionisti. Ti affiancheremo in questo complesso compito.
Articolo a cura di Alessandro Coppola
Dottore Commercialista & Revisore Contabile
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