
16 Mar Assegno divorzile e nuova convivenza
In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.
Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza del 21.02.2023, n. 5393, la quale ha accolto il ricorso presentato dall’ex coniuge che aveva instaurato una convivenza di fatto stabile.
Come è noto, in giurisprudenza è stabilito il principio secondo cui la stabile convivenza tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole non priva quest’ultimo al riconoscimento dell’assegno di divorzio per il solo fatto del rapporto more uxorio intrapreso.
In questo senso, la Cassazione ha trovato un punto di equilibrio tra il principio di auto-responsabilità e la tutela della solidarietà post-coniugale, perché l’instaurazione di una nuova convivenza, frutto di una scelta libera e consapevole, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con un nuovo compagno o una nuova compagna, dalla quale si ricava anche un impegno per eventuali contribuzioni economiche in adempimento di doveri di assistenza morale e materiale, seppur legati al perdurare della situazione di fatto.
In questa prospettiva il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge si giustifica con la simmetrica esigenza di non vedersi egli stesso ingiustificatamente limitato nella possibilità di dar corso a una nuova vita di coppia, nel contesto della quale realizzare alternative progettualità affettive e anche materiali.
Tuttavia, il piano delle valutazioni probatorie mette conto delle divergenze, perchè se la contrazione di nuove nozze è praticamente causa automatica della perdita del diritto all’assegno, così non è in caso di nuova convivenza di fatto.
Codesta va accertata giudizialmente, a mezzo di elementi necessariamente indiziari, i quali a loro volta non rilevano in quanto tali, ma costituiscono meri indici della stabilità in concreto del rapporto di fatto, alla quale poter associare l’apprezzamento della effettiva intrapresa di un progetto alternativo di vita stabile e duraturo.
Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista, esperta in diritto di famiglia
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