
12 Oct autoriciclaggio e pagamento di fatture relative ad operazioni inesistenti
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. III, n. 9755/20) ha ritenuto riconducibile alla fattispecie di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter1 c.p., l’impiego e/o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, offrendo utili indicazioni circa lo spettro di ipotesi riconducibili alla nozione di “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, previste dalla fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio e nell’ambito delle quali possono essere impiegati, sostituiti o trasferiti i proventi di altro reato.
E’ stato, invero, giudicata come irrilevante – nel caso esaminato dalla Corte – la riconosciuta apparenza delle operazioni economiche oggetto di fatturazione, dal momento che rientrerebbe nel concetto di attività economica/finanziaria imprenditoriale anche il solo impiego di fatture per operazioni inesistenti, come pure l’effettuazione di operazioni finanziarie (quale l’emissione di un bonifico) aventi come causale il pagamento di una fattura contabilmente rilevante. Sotto questo profilo, in sentenza si evidenzia come l’emissione di un documento contabile, con valenza economica e fiscale (in quanto destinato – rispettivamente – ad essere annotato nei registri e a concorrere alla formazione del bilancio), così come l’avvenuto pagamento della fattura, integrano senza dubbio una forma di attività economica o finanziaria. Del resto, a riprova della natura economica del sinallagma effettuazione bonifico/ricezione fattura (ancorché per operazione inesistente), la Corte sottolinea la possibilità di utilizzare il documento fiscale per ottenere un’apertura di credito o di far valere il pagamento quale costo comportante un abbattimento dei ricavi.
Autore
Avv. Alessia Cristiana Spagnuolo
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