
16 Mar BENEFIT ANNO 2023: BUONI BENZINA, BUONI PASTO
Il datore di lavoro può integrare il valore netto della retribuzione utilizzando i benefit senza intervenire sulla Ral. In particolare può utilizzare beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto e buoni benzina.
Queste misure apportano un beneficio per il lavoratore e allo stesso tempo consentono al datore di lavoro di avere un costo del lavoro ridotto osservando le regole poste al loro corretto utilizzo.
Beni e servizi fino a 258,23 annui
A decorrere dal 1° gennaio 2023, si è tornati al valore originario previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, ai sensi del quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre alla formazione del reddito se nel periodo d’imposta, complessivamente, l’importo non supera i 258,23 euro; se tale limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito.
Tra i beni e servizi rientrano:
– buoni spesa e buoni benzina;
– ricariche telefoniche;
– buoni acquisto Amazon, Zalando;
– regali e cestini natalizi
– interessi su prestiti;
– polizza rischi extra professionali;
– fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo.
I beni e servizi fino a 258,23 euro annui possono essere riconosciuti anche ad personam, non essendo quindi previsto il rispetto del requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori.
Buoni pasto e mense aziendali
In base alla previsione dell’art. 51 comma 2, lettera c, del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
– le somministrazioni di vitto gestito direttamente dal datore di lavoro o tramite mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi,
– fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4,00, elevato ad euro 8,00, per i soli buoni pasto emessi in formato elettronico;
– le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione sino al valore giornaliero di euro 5,29.
Il DM n. 122/2017 ha previsto, per i buoni pasto o ticket restaurant, le seguenti regole:
– devono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
– non devono essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
– devono essere utilizzati esclusivamente per l’intero valore facciale.
A differenza di quanto previsto per i beni e servizi fino a 258,23 annui, i buoni pasto:
– per essere esenti da un punto di vista fiscale e contributivo devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee; l’eventuale riconoscimento al singolo lavoratore determina un trattamento “ad personam” e come tali assoggettato a piena imponibilità fiscale e contributiva;
– sono aggiuntivi e non vanno ad intaccare il limite di esenzione generale di 258,23 euro annui.
Buono benzina 2023
Per il corrente anno 2023, come da dettato dall’ articolo 2 del D.L. n. 21/2022, è prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina, o titoli analoghi, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Con la conversione del Dl 5/2023 del 8/3/23 è stato stabilito che detto buono carburante è soggetto a contribuzione Inps. Anche l’erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore al limite di 200 euro comporta la tassazione dell’intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori.
Sono destinatari della misura e del beneficio riconosciuto dal D.L. n. 5/2023 i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 aveva chiarito che il buono può essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente, senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.
Restano esclusi dalla platea dei destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori di società in quanto non rientrano nella categoria dei lavoratori subordinati
La norma 2023 richiama espressamente l’art. 51, comma 3 del TUIR, anche in questo caso sono applicabili le precisazioni già fornite con la circolare 2022, con la quale l’Agenzia:
il buono benzina o altro titolo può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”;
rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art.51, co. 3 e il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.
Nel corso del corrente anno, con la normativa vigente, si può ipotizzare di erogare oltre 2000 euro pro-capite a dipendente/collaboratore con un corretto utilizzo dei benefit menzionati.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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