bonus moda

Bonus moda

Con il Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19.05.2020), intitolato “Sostegno alle imprese e all’economia” il legislatore aveva previsto, all’art.48-bis, la “Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di protezione dalla pandemia COVID-19.

I soggetti beneficiari di tale credito – bonus moda – sono gli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, al 31.12.2020, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (31.12.2019 – 31.12.2018 – 31.12.2017).

Un esempio. Se i valori delle rimanenze di magazzino nel triennio richiamato fossero di euro 50.000 per il 2017, di euro 75.000 per il 2018 e di euro 85.000 per il 2019- per un totale di euro 210.000 e con una media di euro 70.000- e se nel 2020 il valore delle rimanenze di magazzino fosse di euro 100.000, sulla differenza di euro 30.000 (100.000-70.000) si applicherebbe un credito pari al 30% e, pertanto, pari ad euro 10.000.

Questo beneficio è stato esteso anche ai bilanci in corso al 31.12.2021, a causa dei ritardi nell’emanazione dei criteri per individuare i settori economici beneficiari del credito di imposta e delle modalità e dei termini di presentazione della comunicazione.

L’art.48-bis del DL 34/2020 al comma 2 prevede che qualora le imprese non fossero soggette a revisione legale dei conti o fossero prive di collegio sindacale, dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Questo credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

In data 11 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato, con il Provvedimento n.262282 – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-11-ottobre-2021, la “definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

Le istruzioni specificano che tale comunicazione andrà presentata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, e che una volta ricevuto tutte le comunicazioni relative all’incremento delle rimanenze finali di magazzino, con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Articolo a cura di Alessandro Coppola,

Dottore Commercialista & Revisore Contabile

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