art.2086 CC,

CAMBIA L’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI: NUOVI PARAMETRI PER IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è lo strumento che il legislatore ha predisposto per il datore di lavoro che abbia necessità di modificare il proprio assetto del personale ove ricorrano ragioni di carattere economico- produttivo dell’azienda. Si differenzia dunque dal recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, cui il datore ricorre in caso di negligenza e mancanze disciplinari poste in essere dal lavoratore.

La Corte Costituzionale investita dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 comma 7, secondo periodo, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge Fornero n. 92/2012 ha deciso con la sentenza n. 125/2022 di eliminare il concetto di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, criterio ritenuto indeterminato e che presta il fianco a trattamenti iniqui. Infatti, non si fonda su una graduazione dei vizi. Il Legislatore, non fornisce un “preciso e concreto metro di giudizio, idoneo a definire il carattere manifesto dell’insussistenza del fatto“, per cui sarebbe spettato al Giudice e alle parti verificare la più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza.

Per il remittente tale previsione si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza.

La Consulta, condividendo le ragioni addotte dal remittente, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge Fornero del 2012, limitatamente alla parola “manifesta”.

Il diritto del lavoratore a non essere licenziato si fonda sui principi di cui all’art. 4 e 35 Costituzione, in questi caso il ruolo del giudice è fondamentale perché è chiamato ad approntare un equilibrato sistema di tutele attraverso l’esercizio di un potere discrezionale.


Quando il datore di lavoro licenzia il dipendente per ragioni oggettive, scelta che comunque rappresenta in questi casi l’estrema ratio, lo fa solo per motivi organizzativi dell’impresa e perché, in base alla contingente situazione, non è in grado di collocare altrove il lavoratore.

“Al fatto si devono dunque ricondurre l’effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità, che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità. (…) Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso.”

In questa valutazione del Giudice il carattere manifesto riferito all’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, è del tutto indeterminato, indeterminatezza che può condurre a disparità di trattamento.
Infatti “il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico.”

Tutto questo finisce per complicare alcuni passaggi del processo poiché, a causa dell’ “accertamento, non di rado complesso, della sussistenza o della insussistenza di un fatto, essa impegna le parti, e con esse il giudice, nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza.”

Tale prova non sarà più necessaria, perché il Giudice dovrà svolgere un mero accertamento di legittimità, senza più dover indagare nello specifico le decisioni imprenditoriali.

Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista

No Comments

Post A Comment