Compatibilità tra Regime Forfettario e Attività Agricola

Compatibilità tra Regime Forfettario e Attività Agricola: Guida Essenziale 2025

Quando un cittadino o un professionista decide di intraprendere un’attività agricola e, contemporaneamente, una seconda attività in regime forfettario, sorgono spesso dubbi sulla compatibilità tra le due. La normativa, aggiornata anche nel 2025, prevede regole precise che aiutano a sciogliere ogni incertezza.

Chi esercita un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR, e dunque genera reddito fondiario, può accedere senza problemi al regime forfettario per una seconda attività, come ad esempio la consulenza o il commercio online. Questo perché il reddito agricolo non viene considerato “di impresa” ma fondiario, e quindi non confligge con le condizioni richieste per il forfettario.

Tuttavia, se l’attività agricola supera i limiti dell’art. 32, ed è svolta in regime speciale IVA, il contribuente non può accedere al forfettario per ulteriori attività. In alternativa, è possibile optare per il regime IVA ordinario nell’anno precedente e, in tal caso, mantenere il diritto al regime forfettario per altre attività.

In sintesi, la compatibilità dipende dal regime IVA adottato e dal superamento dei limiti previsti dal TUIR. Una corretta pianificazione fiscale consente quindi di cumulare attività agricole e altre attività in modo perfettamente legale e vantaggioso.

Articolo a cura di Alessandro De Francesco, Dottore Commercialista

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