07 Feb Compensazioni Crediti Previdenziali/assicurativi
Compensazioni crediti previdenziali/assicurativi INAIL INPS
Come consulenti d’impresa, noi di Open Professionisti comunichiamo che per effetto della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Risulta essere di assoluto rilievo la novità che deriva dall’aggiunta, all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997,del nuovo comma 1-bis, in forza del quale la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata:
dai datori di lavoro non agricoli:
– a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
– dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
del nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale viene stabilito che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni relative a:
– obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti INPS e INAIL per il quale la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del prossimo 1° luglio;
– tempistiche di compensazione dei crediti INPS (dal 15° giorno successivo a quello di trasmissione della denuncia UniEmens da cui emerge il credito) e INAIL (subordinatamente alla relativa registrazione negli archivi INAIL) per le quali la Legge di Bilancio non individua una specifica decorrenza.
Iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro – comma 94, lett. b)
Con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro
100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
Open Professionisti, consulenti d’impresa
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