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Compensazioni modello f24

Da luglio nuove sanzioni

Chi deve presentare il modello F24

A) Soggetti titolari di partita IVA

La presentazione del modello unificato F24 (per il pagamento di imposte, ritenute, contributi e premi) deve essere effettuata obbligatoriamente tramite servizi telematici ( art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006).
I versamenti telematici possono essere eseguiti:

a) tramite i soggetti intermediari di cui all’ art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/98 (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc).

b) tramite i servizi telematici di banche e di Poste italiane (cd. Home banking e Remote banking (CBI)), offerti da banche e poste italiane, agenti di riscossione e prestatori di servizi a pagamento.

B) Soggetti non titolari di partita IVA

In aggiunta ai canali sopra indicati, tali soggetti possono effettuare l’invio in modalità cartacea in caso di F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.

Limiti alle compensazioni – Legge di bilancio 2024

Dal 1° luglio 2024 sono introdotte delle restrizioni significative all’utilizzo delle compensazioni nella presentazione dell’F24 (art. 1, c. 94, L n. 213/2023).

a) Si prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate  anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi INPS/INAIL.

b) È introdotto un nuovo divieto di compensazione per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 100.000 euro. Pur restandopienamente vigente quanto previsto dall’art. 31 D.L. n. 78/2010, che limita la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a euro 1.500 (ma che consente di utilizzare di nuovo la compensazione se il debito scende sotto detto limite), il nuovo divieto consente comunque l’utilizzo dell’istituto della compensazione:
– quando il debito scenda sotto la soglia dei 100.000 euro e non sia ancora integralmente estinto (ciò aprirebbe dunque la porta a pagamenti parziali che consentirebbero dunque l’istituto della compensazione ove si scendesse al di sotto del limite di cui sopra);
– per i crediti relativi a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché i premi relativi ad assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Presentazione diretta con Entratel o Fisconline:

Per la presentazione diretta occorre:

– essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate oppure presso le Poste Italiane;

– ottenere apposita abilitazione all’utilizzo del canale Entratel, presentando specifica domanda online collegandosi al sito dell’agenzia delle Entrate.

Presentazione diretta con Entratel o Fisconline

Il contribuente:

1) Compila telematicamente il modello F24.

2) Effettua il pagamento (anche tramite PagoPA).

3) Preleva la quietanza di pagamento nell’ambito del cassetto fiscale di Fisconline o Entratel.

L’addebito della somma versata avviene alla data di scadenza del termine, anche se il pagamento è stato effettuato in precedenza.

Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario, l’amministrazione finanziaria ne dà comunicazione all’interessato e procede alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

Sanzioni: sono previste sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle ritenute

Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU

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