Composizione negoziata della crisi per aiutare le aziende in difficolta’

Il perdurare degli effetti economici dovuti alla pandemia Covid-19 hanno spinto il legislatore a far slittare nuovamente l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII – D. Lgs. 14/2019).

Con il recente D.L. 118/2021, entrato in vigore dal 25 agosto 2021, intitolato proprio “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, viene posticipato il termine di entrata in vigore del CCII, che ricordiamo era stata fissata per il 1° Settembre 2021, al 16 maggio 2022 e addirittura a posticipare al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi.

Questa proroga non riguarda, però, la nomina del revisore per le Srl che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall’articolo 2477 cod. civ., prevista all’approvazione del bilancio 2021.

Ricordiamo che attualmente il Codice Civile al richiamato articolo 2477 prevede tale obbligo qualora, alternativamente, la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti oppure abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei nuovi seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il richiamato Decreto 118 ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, il nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi, quale nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano possibile la crisi o l’insolvenza) finalizzato al loro risanamento.

Questo nuovo Istituto (art. 2 D.L. 118/2021) rappresenta un percorso per l’impresa che vorrà, volontariamente, intraprendere richiedendo, tramite specifica piattaforma telematica attiva dal 15 novembre 2021, al segretario generale della Camera di commercio competente per territorio la nomina di un esperto indipendente, munito di specifiche competenze, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto tenterà di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

I soggetti che possono ricoprire la carica di esperto per la composizione negoziata possono essere:

  • dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti da almeno cinque anni all’albo;
  • avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d’impresa iscritti da almeno cinque anni all’albo;
  • consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologata iscritti da almeno cinque anni all’albo;
  • coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Articolo a cura di

Alessandro Coppola

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

No Comments

Post A Comment