confisca e prescrizione in appello

Confisca e prescrizione in appello

In caso di dichiarazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione a seguito della pronuncia di condanna ottenuta in primo grado, la confisca per equivalente eventualmente disposta insieme alla condanna, non può essere mantenuta laddove si tratti di fatti commessi anteriormente al 31.1.19.

Secondo l’informazione provvisoria n. 15/22 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, queste si sono pronunciate escludendo la possibilità di applicazione retroattiva della confisca per equivalente in caso di sentenza dichiarativa della prescrizione del reato intervenuta in sede di appello.

Il riferimento è alla disposizione contenuta nell’art. 578-bis c.p.p., che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 3/2019, avvenuta in data 31.1.19, consente al giudice dell’appello di mantenere la confisca ordinata ai sensi dell’art. 322-ter anche nelle ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione od amnistia.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che trattasi di disposizione dal carattere prevalentemente sostanziale e, quindi, non applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della entrata in vigore della norma che l’ha introdotta.

Deve evidenziarsi che tale disposizione è pacificamente applicabile anche alla confisca prevista in caso di reati tributari (art. 12 bis D.lgs. 74/00), per cui l’inapplicabilità in malam partem varrà a maggior ragione anche per gli illeciti tributari consumati prima del 31.1.19.

Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista

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