24 Jan Conservazione libro giornale
L’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994 prevede, testualmente, che “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in
sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
In sostanza, ed esemplificando, relativamente all’esercizio 2023 è possibile assolvere agli obblighi indicati stampando (modalità analogica-cartacea) il libro giornale entro il 31 gennaio 2025 (3 mesi dalla data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 scaduta il 31 ottobre 2024). In alternativa, sempre entro lo stesso termine, sarà possibile assolvere all’obbligo di norma tramite la conservazione elettronica del libro giornale, in ossequio alle regole previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
L’articolo 7, comma 4-quater, del D.L. n. 357/1994, da ultimo modificato dal D.L. n.73/2022, prevede, testualmente, che “In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
La semplificazione introdotta consente di poter derogare a quanto previsto dal menzionato comma 4-ter, a condizione che i dati contabili siano aggiornati sul sistema elettronico e che vengano stampati su richiesta degli organi competenti.
Si ritiene, in via prudenziale ed in base ad una interpretazione letterale, che la deroga presupponga una costanza di sistema contabile (l’art 7, comma 4-quater sopra riportato, infatti, recita se ………….gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici), per cui si suggerisce sempre di procedere con la stampa cartacea del libro giornale nel caso di aziende di piccole dimensioni (poche registrazioni di prima nota) o con la conservazione elettronica per aziende di medie e grandi dimensioni.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista
Open Professionisti, Consulenti di Impresa
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