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Crisi d’impresa e nuovi limiti di allert in caso di debiti IVA

Nel luglio scorso è entrato in vigore il Codice della Crisi e relativamente alle segnalazioni dei Creditori Pubblici qualificati (INPS-Agenzia delle Entrate-Agenzia della Riscossione) sono intervenute delle modifiche.

Per l’esattezza queste hanno riguardato i limiti di allert previsti per l’agenzia delle Entrate e i debiti IVA.

Vi ricordiamo come i limiti fossero stabiliti nelle seguenti misure:

  • INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro. La segnalazione si riferirà ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022
  • Agenzia della Riscossione: esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro. La segnalazione si riferirà ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022;
  • Agenzia delle Entrate: esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro. La segnalazione si riferirà ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022.

Relativamente a quest’ultimo limite la soglia di 5.000 euro è stata riproporzionata rispetto al valore del volume d’affari, e la segnalazione scatterà in caso di importi dovuti non inferiori al 10 per cento.

Le prime comunicazione inviate dall’Agenzia delle Entrate per debiti IVA non pagati di almeno 5.000,00 euro hanno creato allarme e preoccupazione nel mondo imprenditoriale e professionale tanto da far inserire nel decreto semplificazioni (D.L. 73/2022) alcune modifiche.

Nello specifico e più precisamente, il decreto Semplificazioni 2022, convertito nella Legge n.122 del 4 agosto 2022, prevede che le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate vengano trasmesse in caso di:

esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.”

E, quindi, per esempio, le segnalazioni nell’ambito delle procedure per la crisi d’impresa partiranno

  • per un’impresa con volume d’affari pari a 40.000 euro in presenza di debiti risultanti dalle LIPE di valore non inferiore a 5.000 euro e non evidentemente inferiore a 4.000,00 euro e cioè al 10% del volume d’affari come previsto dal nuovo dispositivo
  • per un’impresa con volume d’affari pari a 70.000 euro in presenza di debiti risultanti dalle LIPE di valore non inferiore a 7.000 euro
  • per un’impresa con volume d’affari pari a 1.000.000 euro in presenza di debiti risultanti dalle LIPE di valore non inferiore a 20.000 euro e non evidentemente inferiore a 100.000,00 euro e cioè al 10% del volume d’affari come previsto dal nuovo dispositivo

Il Decreto semplificazioni 2022, sempre a tale riguardo, ha stabilito, inoltre, che le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate siano spedite non oltre i 150 giorni successivi alla scadenza delle LIPE, dalla data di superamento dei richiamati nuovi limiti, in sostituzione, pertanto, del termine di 60 giorni precedentemente previsto.

È stata, infine, apportata un’altra modifica proprio in relazione alla determinazione della data di superamento dei nuovi limiti prevedendo che si faccia riferimento non più al termine di invio all’Amministrazione Finanziaria della LIPE relativa al primo trimestre 2022 (scadenza maggio 2022), bensì al termine di invio della LIPE relativa al secondo trimestre 2022 che verrà trasmessa entro il corrente mese di settembre 2022.

Suggeriamo, anche in questa circostanza, di sottoporre a due diligence la vostra azienda proprio al fine di anticipare le comunicazioni da parte dei Creditori Pubblici qualificati o a gestirne prontamente le conseguenze. Una due diligence che riguardi evidentemente non solo la situazione debitoria tributaria ma anche quella recentemente prevista in merito anche all’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, in merito all’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e all’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.

Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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