
02 Dec Danno lavorativo da perdita di chance
La perdita di chance in ambito giuslavoristico trova applicazione in relazione alle possibilità, per i lavoratori, ad esempio, di ottenere un avanzamento di carriera, di essere assunto in una Pubblica Amministrazione o di avere un aumento di stipendio.
Poiché il lavoro è un diritto sancito a livello costituzionale, non solo perché garantisce al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa, ma anche perché l’attività lavorativa rappresenta una delle forme attraverso le quali ogni individuo esplica la propria personalità e contribuisce alla crescita della società, il riconoscimento di un ristoro per perdita di chances lavorative si configura perché il danno non ha a che fare solo con l’aspetto patrimoniale del lavoro, ma anche con la sfera morale e personale del soggetto.
La sentenza n. 10499/2017 della Corte di Cassazione ben esplica il concetto di perdita di chances. La vicenda riguarda un avvocato che chiede il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances relative alla progressione di carriera, a causa dei danni riportati in conseguenza di un sinistro stradale.
Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie questa voce di danno non può essere risarcita anche perché il ricorrente ha mancato di allegare i fatti che si sono concretizzati nella perdita di chances “la quale integra un’entità patrimoniale a sè stante, distinta e diversa dal danno da incapacità lavorativa specifica, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, talché la parte che ne assuma la lesione ha l’onere di allegare e provare, pur in via presuntiva, la concreta realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla altrui condotta illecita.”
Uno dei casi più frequenti in cui viene invece riconosciuto il danno da perdita di chances si ha quando il lavoratore subisce e riesce a dimostrare il danno da demansionamento o da dequalificazione per responsabilità imputabile al datore.
Occorre però, anche in questo caso, una prova rigorosa del danno lamentato, come spiega la Cassazione nell’ordinanza n. 8101/2022, ma soprattutto lo stesso non deve essere confuso con la libera scelta che ha ognuno di noi di compiere delle precise e personali scelte di vita.
Occorre che sia verificata la lesione di un bene “autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale”, tale da non esigere l’adempimento di un ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria.
In conclusione, tale categoria di danno, pur non semplice da dimostrare, riesce a coprire tutti quei casi in cui il lavoratore ha visto sfumare una sua possibilità di crescita o cambiamento professionale qualificante per responsabilità di un soggetto terzo.
Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista
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