Decreto Sostegni BIS (D.L. 73/2021) – Il contratto di rioccupazione

Tra le novità del decreto “Sostegni Bis” vi è l’introduzione del contratto di rioccupazione (art. 41), finalizzato all’inserimento di soggetti disoccupati nel mondo del lavoro dopo l’emergenza da Covid- 19. L’incentivo è attivo dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 e spetta alle persone che si trovano in stato di disoccupazione.

Datori di lavoro beneficiari: L’incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione dei datori di lavoro agricoli, i datori di lavoro domestico e gli enti della pubblica amministrazione. L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva dove verrà assunto il lavoratore.

Progetto individuale di inserimento: Il contratto di rioccupazione si basa sulla riqualificazione professionale, condizione essenziale è la definizione di un progetto individuale di inserimento del lavoratore volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali. Il progetto individuale di inserimento ha durata di 6 mesi, al termine dei quali le parti possono recedere dal contratto, o non recedere dal contratto proseguendo il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Misura e durata del contratto di rioccupazione: L’incentivo prevede l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, nel limite di 6.000 euro annui. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. Divieto di licenziamento: Il licenziamento durante il periodo di inserimento, o al termine dello stesso, comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro.

Articolo a cura di

Donatina Lucia

Consulente del Lavoro e C.T.U.

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