
02 Feb Definizione agevolata controversie tributarie
La legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 186-205 legge 197/2022) ha previsto una definizione agevolata delle “liti pendenti” in ogni stato e grado presso la giurisdizione tributaria avverso atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o delle Dogane.
Per la definizione il contribuente deve presentare una specifica domanda entro il 30/06/2023 e provvedere al pagamento dell’importo pari:
– al valore della controversia (nella maggior parte dei casi pari all’imposta);
– oppure al 90% del valore della controversia se la lite è pendente in primo grado;
– oppure al 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado;
– oppure al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Sono considerate liti “pendenti” tutte quelle controversie per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato all’Agenzia entro la data del 01/01/2023 e non sono state oggetto di sentenza resasi definitiva prima della presentazione della domanda di definizione.
Il pagamento degli importi definitori deve avvenire in unica soluzione entro il 30/06/2023 oppure in un numero massimo di 20 rete trimestrali di pari importo con decorrenza dal 01/04/2023 con scadenze successive al 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Dagli importi dovuti per la definizione sono scomputabili gli importi versati a qualsiasi titolo (imposta, sanzione, interessi) in pendenza di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate dovrà notificare al contribuente entro il 31/07/2024 l’eventuale diniego alla definizione agevolata. Il diniego è impugnabile.
Si dovranno attendere uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina di dettaglio di attuazione della definizione agevolata.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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