
23 Oct Detassazione mance settore turistico
Detassare le mance del settore turistico e della ristorazione
La Legge di Bilancio 2023 ha istituito un regime di tassazione agevolato per le mance elargite dai clienti ai lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Per tali somme è previsto l’assoggettamento a tassazione sostitutiva, nella misura del 5%, in luogo della tassazione ordinaria.
Beneficiano del regime di tassazione agevolata le mance percepite dai lavoratori per le prestazioni di lavoro rese sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 ( a titolo di esempio, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, ecc.).
Destinatari del regime fiscale agevolato delle mance sono i lavoratori:
– titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva,
– che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Le citate mance sul piano fiscale, sono assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le predette prestazioni di lavoro. Sono escluse dall’imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi INAIL ; sul piano retributivo, non sono computate nel calcolo del TFR.
Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore. Il datore di lavoro, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d’imposta, applica alle mance la tassazione sostitutiva del 5%.
Se il sostituto d’imposta è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU per l’anno precedente, applica automaticamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, l’applicazione del regime di tassazione agevolato avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Il lavoratore, è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui, nell’anno precedente, abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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