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Detraibilità dell’Iva, deducibilità dei costi – gravi irregolari

Una ordinanza della Cassazione, 3728 del 29 novembre 2021, ripropone la necessità di particolare attenzione nella gestione del ciclo passivo dell’attività aziendale.

In particolare, dalla lettura dell’ordinanza, emergono due specifici aspetti sui quali merita una riflessione.
Il primo argomento, peraltro ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza, la quale si è espressa in termini sempre piuttosto restrittivi, attiene alla previsione dell’articolo 21, II comma del d.p.r. 633/72.

La richiamata disposizione indica la necessità che il documento fattura descriva la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione.

La Cassazione, nel caso di specie, ha rilevato che una genericità delle descrizioni contenute nel documento fattura, se non supportate da altri elementi che consentano di, esattamente, individuare la qualità, la quantità e la natura di beni /servizi oggetto della fatturazione può legittimare l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità dei costi. Di fatto, quindi, con l’ordinanza in commento è stata nuovamente sottolineata la rilevanza formale del documento fattura.

Il secondo riguarda la “data certa”. Questo argomento, oggi, è certamente meno attuale in quanto l’utilizzo della posta elettronica certificata consente di dimostrare la data dell’evento aziendale. L’ordinanza, in relazione ad un contratto di appalto, ha rilevato la impossibilità di individuare la data di stipula dello stesso. Elemento quest’ultimo che, nel caso di cui alla richiamata ordinanza, ha assunto rilevanza ai fini della impossibilità di considerare correttamente formata, in termini di suo contenuto formale, la fattura di acquisto in quanto la descrizione generica ed il rinvio ad un contratto di appalto è stato ritenuto non sufficiente a garantire la correttezza formale della stessa. Ne consegue che nell’ambito di una gestione aziendale sia comunque consigliabile che la data certa sia accertabile. La posta elettronica certificata può essere un mezzo, la raccomandata con ricevuta di ritorno in plico un altro.

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Articolo a cura di Alessandro De Francesco
Dottore Commercialista & Revisore Contabile

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