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Detraibilità dell’IVA: requisito formale della fattura

Il requisito formale della fattura, in aggiunta ai requisiti soggettivi ed oggettivi, può essere condizione per legittimare la detraibilità della imposta.

Il documento fattura, infatti, una volta che sia debitamente intestato e tale da ricondurre il costo ai soggetti tra i quali la operazione si è perfezionata, costituisce titolo per la deduzione del costo e per la rilevazione del ricavo.

In proposito, la stessa Agenzia delle Entrate con una risoluzione risalente (la n. 2/208 dell’8 luglio 1975) aveva avuto modo di precisare che i costi dovevano intendersi deducibili se emergono da documentazione anche informale “allorché questa, debitamente quietanzata, contenga gli elementi di individuazione dell’emittente che ha prestato il servizio e quelli di individuazione dell’impresa o dell’esercente arti o professioni cui la documentazione stessa è rilasciata; e ciò indipendentemente dai requisiti stabiliti ai fini dell’IVA, per gli atti concernenti le operazioni soggette a tale tributo.”

Le indicazioni risalenti di cui alla Risoluzione richiamata, sono state, successivamente, normativamente recepite dall’art. 3 del DPR 696/96 ai sensi del quale: “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi”, poteva, ad esempio, essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che contenesse la specificazione degli elementi attinenti “la natura , la qualità e la quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente”.

Tutto ciò premesso il rilascio di una fattura con l’indicazione dei dati identificativi del cessionario e del suo codice fiscale deve considerarsi sufficiente per legittimare la deduzione del costo (fatta ovviamente salva la competenza e la inerenza), mentre l’assenza della indicazione del numero di partita IVA non sarebbe idonea a consentire la detrazione della imposta. Tale ultima considerazione scaturisce dall’art. 178 della Direttiva 2006/42/cc che “richiedere ai fini dell’esercizio di tale diritto, il requisito “formale” del “possesso di una fattura” redatta conformemente alle prescrizioni normative. A tal proposito, occorre sottolineare come in base alla regolamentazione interna, e, in particolare secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera f) del DPR 633/72, la fattura deve contenere il “numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente” oppure nell’ipotesi in cui questi, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.”

In definitiva, la sola indicazione del codice fiscale e non anche del numero di partita IVA porta a ritenere che, ai fini IVA, l’acquisto sia effettuato al di fuori dell’attività economica esercitata con relativa indetraibilità della imposta.

Articolo a cura di

Alessandro De Francesco

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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