
02 Dec Dichiarazione Fraudolenta
Con la sentenza n. 42606 depositata lo scorso 10 novembre, la Sezione Terza Penale della Cassazione si è pronunciata in relazione a una questione dibattuta del diritto penal-tributario, stabilendo che può ritenersi integrato l’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, anche laddove il dolo dell’agente si manifesti nella forma eventuale.
Secondo i giudici di legittimità, sebbene il reato de quo richieda il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi ovvero l’imposta sul valore aggiunto, tale circostanza non è idonea a escludere che il dolo del delitto di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000 possa consistere anche nel dolo eventuale.
Nello specifico, il ricorso è stato presentato dal legale rappresentante di una società, firmatario della dichiarazione fiscale che aveva recepito la fattura asseritamente falsa il quale, però, non era in carica all’epoca in cui era stata realizzata la transazione commerciale oggetto di fatturazione ed alla stessa non aveva in alcun modo preso parte.
Ciononostante, il Supremo Collegio ha ritenuto che, laddove siano ravvisabili indizi concernenti la fittizietà della fattura inserita in dichiarazione, il legale rappresentante della persona giuridica deve considerarsi responsabile del reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/00 poiché, sottoscrivendo la stessa dichiarazione, ha assunto il rischio che la sua presentazione potesse comportare l’evasione delle imposte.
Anche in ambito penal-tributario, quindi, continua ad essere affermato il principio per cui le responsabilità del legale rappresentante discendono essenzialmente dalla mera assunzione della carica e dal dato formale della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avv. Penalista
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