
24 Mar Disposizioni previste dal DL 21/2022
Il Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022 intitolato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” entra in vigore il 22 marzo 2022.
In considerazione della straordinarietà dettata dalla crisi ucraina il legislatore ha emanato una serie di articoli atti a poterne attenuare gli effetti economici.
Di seguito alcuni articoli del richiamato Decreto
“Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante” pari a 25 centesimi al litro per un periodo di 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
“Bonus carburante ai dipendenti” pari ad euro 200 annui. Le imprese private potranno cedere a titolo gratuito ai propri dipendenti dei buoni benzina fino ad un massimo di 200 euro a lavoratore per l’anno 2022. Il bonus non concorre alla formazione del reddito a dipendente. Questa gratuità sembrerebbe cumulabile con gli altri fringe benefit non tassati fono al limite tradizionale annuo di euro 258,23.
“Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI” per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, relativamente ai consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022.
“Disposizioni in materia di integrazione salariale” previste per le imprese energivore di interesse strategico che consentiranno alle stesse un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022
“Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi” prevista per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore contabile
No Comments