
18 Oct Distribuzione dei dividendi-utili e Agenzia delle Entrate
Nel mese di maggio 2022, sulla piattaforma Openprofessionisti, abbiamo pubblicato un articolo con il quale vi abbiamo aggiornati sulle modifiche apportate in materia di distribuzione ai soci degli utili/dividendi in seguito alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di capitali (IRES).
Si ricorda, anche in questa circostanza, come la legge di bilancio 2018 abbia previsto che tutti gli utili maturati dal 1° gennaio 2018 fossero assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione posseduta. La stessa legge di Bilancio ha, inoltre, previsto un regime transitorio che terminerà il 31 dicembre 2022. Questo regime prevede, infatti, che tutti gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022 siano, una volta distribuiti, assoggettati, in capo al percipiente persona fisica non imprenditore, alla tassazione parziale prevista dalle precedenti norme tributarie.
Per l’esattezza l’ammontare imponibile sarà rappresentato dal 40% degli utili percepiti maturati fino al 31 dicembre 2007, dal 49,72% degli utili percepiti maturati fino al 31 dicembre 2016 e dal 58,14% degli utili percepiti maturati nell’esercizio 2017. Tale importo concorrerà, evidentemente, a formare il reddito imponibile complessivo del percettore che verrà, quindi, assoggettato a Irpef ordinaria (aliquota marginale).
A questo proposito interviene, però, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 454 del 12 settembre 2022 ad un interpello presentato da un contribuente, dando una propria interpretazione restrittiva alla norma transitoria richiamata.
L’Agenzia sostiene, infatti, che dal 1° gennaio 2023, a prescindere dalla data della delibera di distribuzione, gli utili siano assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo di imposta. Per citare un passaggio della risposta 454 richiamata, “In altri termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Questa interpretazione dell’Amministrazione finanziaria sembra collidere con quanto previsto dal comma 1006 della legge di bilancio 2018, dove si fa riferimento alla delibera di distribuzione come data cardine per l’applicazione del vecchio o del nuovo regime impositivo.
In attesa di ricevere altri contributi interpretativi sull’argomento non resta che consigliarvi, dopo una adeguato calcolo di convenienza, che generalmente favorisce il regime transitorio, di anticipare la distribuzione di utili entro il corrente esercizio (disponibilità finanziarie permettendo!).
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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