
31 May Distribuzione dei dividendi-utili
La disciplina tributaria che riguarda la distribuzione ai soci degli utili/dividendi ha subito varie modifiche che sono andate di pari passo con la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di capitali (IRES).
La legge di Bilancio 2018 ha cambiato radicalmente la tipologia di tassazione di questo reddito prevedendo che dal 1° gennaio 2018 il dividendo/utile percepito da una persona fisica fosse soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26% indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione posseduta.
La legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, un regime transitorio che terminerà il 31 dicembre 2022. Questo regime prevede, infatti, che tutti gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 siano, una volta distribuiti, assoggettati, in capo al percipiente persona fisica non imprenditore, alla tassazione parziale prevista dalle precedenti norme tributarie.
Per l’esattezza l’ammontare imponibile sarà rappresentato dal 40% degli utili percepiti maturati fino al 31 dicembre 2007, dal 49,72% degli utili percepiti maturati fino al 31 dicembre 2016 e dal 58,14% degli utili percepiti maturati nell’esercizio 2017.
Tale importo concorrerà, evidentemente, a formare il reddito imponibile complessivo del percettore che verrà, quindi, assoggettato a Irpef ordinaria (aliquota marginale).
Tale regime transitorio prevede, inoltre, che si applichi agli utili maturati ante 1° gennaio 2018 la vecchia disciplina tributaria solo qualora la distribuzione venga deliberata entro il 31 dicembre 2022 a prescindere dalla effettiva erogazione che potrebbe avvenire anche successivamente a tale data (si ricorda che il percettore persona fisica tassa il dividendo percepito per cassa).
Per i “vecchi” utili la cui distribuzione dovesse essere deliberata dopo il 31 dicembre 2022 si applicherà la nuova normativa tributaria che prevede l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% degli utili/dividendi distribuiti.
Sarà necessario, a questo punto, che il potenziale percettore persona fisica non imprenditore effettui tutti i calcoli di convenienza tra il vecchio regime di tassazione e l’attuale. Calcolo di convenienza che generalmente favorisce il sistema transitorio (applicazione dell’aliquota marginale Irpef alle percentuali di somme percepite del 40%, 49,72% e 58,14%) che tiene conto anche delle eventuali deduzioni e/o detrazioni che ciascun percettore potrebbe scomputare da un dividendo che confluisca nel reddito complessivo, mentre non potrebbe utilizzare per il dividendo soggetto al 26 per cento.
In tal caso, a maggior ragione, dovrà essere valutata l’opportunità di deliberare la distribuzione degli utili entro dicembre 2022 anche qualora la società non fosse in grado di distribuire tali utili/dividendi per mancanza di disponibilità finanziarie, garantendosi il diritto alla tassazione ordinaria, ante imposta sostitutiva, delle future somme incassate.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista & Revisore Contabile
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