domicilio fiscale

Domicilio fiscale

La Corte di Cassazione, (in base all’art. 2 del T.U.I.D.D., che richiama l’art. 43 del Codice Civile), con ordinanza n. 180000 del 6/6/2022 ha stabilito che il “domicilio” è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, anche personali.

Nel caso di specie la Agenzia Entrate aveva ritenuto che l’ iscrizione all’AIRE non fosse sufficiente a qualificare il domicilio estero, laddove la persona continuasse a lavorare in Italia.

Dimostrato che la famiglia viveva in Svizzera, che il contribuente era titolare di un mutuo stipulato per l’acquisto della abitazione in Svizzera, che fosse titolare di “utenze svizzere” e che, infine, doveva considerarsi irrilevante il lavoro dipendente svolto in Italia, in quanto gli estratti dei pedaggi autostradali davano conferma dei quotidiani spostamenti; la Cassazione ha accolto la tesi del contribuente, richiamando il principio secondo cui per determinare il domicilio è necessario individuare il luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti economici che personali.

La assenza di altri elementi, gravi, precisi e concordanti, che avrebbero potuto condurre a valutazioni diverse, ha convinto la Cassazione ad esprimersi nel senso indicato.

Articolo a cura di Alessandro de Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

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