imposta di successione

Donazioni e imposta di successione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22738 pubblicata il 20 ottobre 2020, interviene in tema di imposta di successione, interessando i contribuenti che si trovano in una situazione di passaggio generazionale del patrimonio mortis causa.

Il caso concreto è rappresentato dalla dichiarazione di successione da parte degli eredi, il cui genitore mentre era ancora in vita aveva fatto delle donazioni ai figli.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la dichiarazione di successione, ritenendo che le donazioni precedentemente avvenute dovessero essere inserite nel computo delle franchigie di non imponibilità, rideterminando l’imposta di successione.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate si basava sul fatto che secondo il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 346/1990 “il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”.

Questa norma con finalità antielusiva, oggi ancora in vigore, è stata inserita nell’ordinamento quando per l’imposta di successione erano previste delle aliquote progressive, prevedendo che, ai soli fini della determinazione delle suddette aliquote, le donazione precedenti alla successione fossero inserite nel cumulo.

L’ Agenzia delle Entrate, interpretando estensivamente questa norma ha ritenuto che questa fosse una sufficiente base giuridica per attrarre alle franchigie di non imponibilità le precedenti donazioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22738/2020, esclude, quindi, questa possibilità. La Corte puntualizza che, essendo intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva (in tema di imposta di successione), debba, di conseguenza considerarsi implicitamente abrogato l’articolo prima citato, che prevedeva il cumulo di quanto donato con quanto ereditato.

In definitiva, in base all’ordinanza 22738/2020 della Corte di Cassazione (civile), è da escludere che le donazioni in vita possano essere attratte all’imposta di successione, erodendo le franchigie di non imponibilità previste.

A cura di

Dott. Alessandro De Francesco

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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