
18 Oct Esenzione IMU delle abitazioni dei coniugi
La Corte Costituzionale con la sentenza 209 depositata il 13/10/2022 mette una pietra tombale sulla “querelle” relativa all’esenzione IMU per le abitazioni dei coniugi.
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del DL 201/2011 nella parte in cui dispone che per «abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
Per la Consulta deve essere eliminato il riferimento al nucleo familiare quale condizione necessaria per l’esenzione IMU in quanto questo determina una illegittima discriminazione tra le coppie sposate e le coppie di fatto (che non formano un nucleo familiare).
La sentenza in discorso determina che il contribuente ha diritto all’esenzione IMU dell’immobile in cui risiede anagraficamente e in cui dimora senza alcuna altra condizione. Non avrà nessuna importanza la residenza anagrafica e il domicilio del coniuge.
Conseguentemente due coniugi che risiedono e dimorano ciascuno nella propria casa di proprietà, indipendentemente se le due case si trovino nello stesso o in altro Comune, potranno entrambi godere dell’esenzione IMU sulla propria casa.
Spetterà al Comune, con le proprie capacità di indagine, controllare che i coniugi dimorino effettivamente nelle abitazioni in cui risiedono anagraficamente.
L’intervento della Corte Costituzionale è estremamente apprezzabile non in quanto a favore del contribuente ma perché ristabilisce, finalmente, il corretto rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Il contribuente deve rispettare le norme ma è lo Stato che deve vigilare affinché ciò avvenga. La funzione del controllo non dovrebbe essere “trasferita”, come succede molto spesso in ambito tributario, mediante l’apposizione di divieti generalizzati a tutti i contribuenti o ancora peggio rendendo per delega i contribuenti controllori degli altri contribuenti.
Nel caso dell’esenzione IMU i Comuni possono effettuare tutti i controlli, quali ad esempio la consultazione dei dati delle utenze domestiche, per verificare se il contribuente dimora effettivamente nell’immobile di proprietà o se invece ha trasferito fittiziamente la propria dimora in una abitazione secondaria per godere illegittimamente insieme al coniuge di una doppia esenzione. Sicuramente è più facile prevedere un divieto generalizzato che non consente alcun comportamento illecito ma non quando ciò impedisce di godere dell’esenzione anche a tutti coloro che ne avrebbero legittimamente il diritto.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
No Comments