
28 Oct Esonero contributi per assunzioni 2021 di giovani under 36
Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo relativo ad assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 (previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020). Il messaggio dell’Istituto puntualizza che l’utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni intervenute nel 2021 essendo l’autorizzazione della Commissione Europea esclusivamente per il 2021.
A chi spetta
– L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
– non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione;
– l’incentivo non può essere riconosciuto a imprese del settore finanziario.
L’incentivo spetta per
– Nuove assunzioni a tempo indeterminato;
– trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
– assunzioni a scopo di somministrazione;
– assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022;
– assunzioni di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato;
– rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa.
Restano esclusi
– Rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
– contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
– il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
– prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018.
Come si calcola
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Durata
L’esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Si applica la normativa in materia di aiuti di Stato e vi è un coordinamento con gli altri incentivi di inclusione e/o esclusione dell’esonero.
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Articolo a cura di Donatina Lucia
Consulente del Lavoro e C.T.U.
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