14 May Estromissione dell’immobile dall’impresa individuale
Estromissione degli Immobili Strumentali: Guida alla Nuova Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024) consente all’imprenditore individuale di escludere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali che possiede alla data del 31 ottobre 2024.
Questo provvedimento richiama le disposizioni contenute nell’art.1, comma 121, della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015).
Gli immobili oggetto di estromissione sono quelli strumentali per destinazione (utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa individuale indipendentemente dalle caratteristiche specifiche) e strumentali per natura (immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione).
Tale opzione può essere esercitata dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell’8%.
L’opzione si potrà manifestare con un comportamento concludente (contabilizzazione dell’estromissione nel libro giornale per le imprese in contabilità ordinaria e nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata) fermo restando il perfezionamento dell’opzione con le specifiche indicazioni nella dichiarazione dei redditi (Unico PF 2025 redditi 2025) tramite la compilazione degli appositi quadri (RB-RQ).
L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale (valore corrente o, su scelta dell’imprenditore, valore determinato con l’applicazione dei moltiplicatori catastali) del bene ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto (valore residuo contabile).
i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati in due rate; la prima, pari al 60%, entro il 30 novembre 2025 e la seconda, per la rimanente parte, entro il 30 giugno 2026.
Con riguardo all’IVA e alle altre imposte si precisa che l’operazione di passaggio del bene dalla sfera aziendale a quella personale non comporta trasferimento del bene stesso e, pertanto, non sarà soggetta ad imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali. Per quanto riguarda l’IVA, invece, l’operazione di estromissione costituisce cessione di beni (autoconsumo) e sarà rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L’imponibile sarà rappresentato dal valore di acquisto del bene, a suo tempo costituente imponibile IVA.
Qualora, invece, al momento dell’acquisto non è stata detratta l’imposta (IVA), vedasi il caso di acquisto da un privato o il caso di provenienza del bene dal patrimonio dell’imprenditore, l’operazione di estromissione non sarà soggetta ad IVA.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista
Open Professionisti, Consulenti di Impresa
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