
12 Sep Fatture inesistenti: necessaria la prova
La società facente parte di un gruppo gestita dalla capogruppo non è di per sé un mero schermo e pertanto le fatture emesse non possono essere qualificate come inesistenti in via automatica senza un effettivo riscontro. (Cassazione, sezione III penale, n. 32506/2022 depositata il 5 settembre u.s.).
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca emesso dal Gip nei confronti di una società e degli indagati per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Dlgs 74/2000, articolo 2), sulla base del mero dato per cui l’ente emittente le fatture sarebbe stato privo di autonomia gestionale e, quindi, privo di consistenza, in quanto diretto e controllato da altra società capogruppo.
La Suprema Corte, adita da uno degli indagati, in accoglimento del ricorso proposto, ha ritenuto che il semplice rapporto di eterodirezione con la capogruppo non rendeva la società eterodiretta, per ciò solo, uno schermo fittizio. Per affermare la inesistenza (oggettiva o soggettiva) di fatture è, invero, necessario che l’accusa dimostri che le operazioni cui le stesse si riferiscono non siano state proprio effettuate ovvero siano state effettuate da un soggetto diverso dalla emittente che possa anche qualificarsi come mero schermo.
Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista
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