
19 Jul Fiscalità delle donazioni indirette
Le donazioni sono atti con i quali una parte (donante) opera a favore di un’altra parte (donatario) il trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito determinando un accrescimento patrimoniale del donatario.
Le donazioni possono essere dirette (liberalità donative) o indirette (liberalità non donative) a seconda dell’esistenza o meno delle forme previste per la donazione.
Le donazioni indirette avvengono mediante il compimento di un negozio giuridico diverso dalla donazione (negozio-mezzo) attraverso il quale il donante raggiunge gli stessi effetti di una donazione diretta (negozio-fine). Il classico esempio è il pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto di un bene immobile che un genitore effettua a favore del figlio. In questo caso il genitore donante, pagando il prezzo del bene acquistato dal figlio (donatario), ottiene l’effetto donativo mediante un negozio di compravendita senza utilizzare precedentemente un atto formale di donazione.
Inoltre, sono donazioni indirette anche tutte quelle che conseguono da meri comportamenti materiali non formalizzati in atti che comportano comunque un incremento patrimoniale del beneficiario (donatario) e una riduzione patrimoniale del disponente (donante).
Le donazioni indirette avvengono molto di frequente nella vita quotidiana e quindi può essere utile analizzarne gli aspetti fiscali.
Le donazioni indirette sono poste a tassazione solo quando risultano da un atto soggetto a registrazione o quando il beneficiario le sottopone volontariamente a registrazione.
Quando anche la donazione indiretta è formalizzata in un atto soggetto a registrazione (come nel caso di compravendita immobiliare con pagamento del prezzo effettuato dal genitore in favore del figlio) l’imposta di donazione non sarà dovuta in quanto “collegata” ad un atto di trasferimento a sua volta soggetto a imposta di registro proporzionale o all’imposta sul valore aggiunto.
Quindi, le donazioni indiretta non sconteranno l’imposta di donazione quando l’atto soggetto a registrazione è collegato ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende e se tali atti sono soggetti o ad IVA o all’imposta di registro in misura proporzionale.
Infine esiste un’ultima ipotesi in cui le donazioni indirette sono soggette all’imposta: quando in sede di accertamento tributario è il contribuente stesso a dichiarare di aver beneficiato di una donazione. Il caso classico è quello delle verifiche da redditometro nelle quali il contribuente, per dimostrare la disponibilità dei fondi per acquistare o gestire determinati beni, dichiari ai verificatori che la provvista necessaria l’ha ottenuta mediante una donazione indiretta.
Quindi le donazioni indirette non sconteranno l’imposta quando:
Non sono formalizzate in nessun atto;
Sono formalizzate in atti non soggetti alla registrazione obbligatoria e il beneficiario non provvede volontariamente alla registrazione dell’atto;
Sono formalizzate in un atto soggetto alla registrazione ma sono collegate a trasferimenti immobiliari o di aziende sottoposti a imposta di registro proporzionale o ad IVA;
In merito all’imposta di donazione si ricorda che al valore delle donazioni si applica un’aliquota:
- del 4% con una franchigia di euro 1.000.000,00 se effettuate a favore del coniuge o di parenti in linea retta;
- del 6% con una franchigia di euro 100.000,00 se effettuate in favore di fratelli e sorelle;
- del 6% se effettuate a parenti fino al 4 grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al 3 grado;
- del 8% se effettuate a tutti gli altri soggetti.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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