
04 Nov Fisco: Accertamenti ai professionisti
Sempre più spesso l’Agenzia delle entrate, avvalendosi degli strumenti informativi a propria disposizione e all’incrocio dei dati, emette accertamenti analitico-induttivi, cioè quel tipo di accertamenti che consentono la determinazione del reddito del contribuente prescindendo dalle scritture contabili, (ai sensi dell’art.39 comma 1 lett.d del DPR 600/73) a carico dei professionisti.
Con questi accertamenti il Fisco cerca di ricostruire induttivamente i compensi conseguiti sulla base delle prestazioni rese dai professionisti ai propri clienti delle quali ha notizia anche attraverso la propria banca dati.
Le informazioni acquisite possono essere le più varie:
- Per gli Avvocati il numero dei ricorsi civili e amministrativi presentati;
- Per i Geometri, Architetti ed Ingegneri il numero delle procedure informatizzate effettuate (aggiornamenti catastali e docfa);
- Per i Commercialisti il numero delle dichiarazioni e comunicazioni trasmesse telematicamente;
- Per i dentisti il numero dei presidi sanitari monouso utilizzati.
Questo tipo di accertamento è consentito in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi sulla base degli elementi raccolti dai verificatori anche in presenza di una contabilità correttamente tenuta e di compensi congrui e coerenti con studi di settore (ed ora ISA).
Per i professionisti colpiti da questo tipo di accertamenti potrebbe essere importante eccepire la gratuità delle prestazioni erogate a favore di parenti, amici ed altri soggetti. Infatti per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo l’art.54 del TUIR stabilisce che esso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi “percepiti” e quello delle spese sostenute. Quindi le prestazioni gratuite non possono partecipare alla formazione del reddito professionale.
La Cassazione (sentenza 21972/2015) ha ritenuto che il fisco non possa contestare le prestazioni gratuite a favore di parenti, amici, soci di società clienti di Studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela. La stessa Agenzia delle entrate con la circolare 81/E del 2001 riconosciuto che “la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi ed amici”.
Naturalmente sarebbe opportuno predisporre, firmare e conservare le lettere d’incarico anche per le prestazioni gratuite in modo da poterle opporre ai verificatori in sede di controllo.
Dott. Stefano Vignolo
Dottore Commercialista
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