onere della prova

Fisco: sospensione feriale 2022

A) Tra il 1° e il 20 agosto, ex D.L. n. 193/2016, è prevista, in genere, la sospensione delle scadenze fiscali. I pagamenti relativi possono essere eseguiti il 21 agosto, senza interessi e sanzioni.

B) Inoltre, dal 1° agosto al giorno 4 settembre, si applica la sospensione feriale anche a: Pagamento di avvisi bonari; pagamento di tributi a tassazione separata; domanda di informazioni o documenti vari all’Agenzia delle Entrate; altro.

Nello specifico, sospensione per:

  • Pagamento di avvisi bonari: intero agosto e fino al 4 settembre
  • Pagamento di tributi a tassazione separata: intero agosto e fino al 4 settembre
  • Domanda di informazioni o documenti vari all’Agenzia delle Entrate: intero agosto e fino al 4 settembre
  • Sospensione dei processi: intero agosto

C) Termini processuali. In ambito tributario, la sospensione si applica a tutti i procedimenti, nessuno ha carattere di urgenza tale da richiedere l’esenzione. Per cui, ad agosto si fermano: proposizione di ricorsi, costituzione in giudizio, impugnazione di secondo grado e ricorso in Cassazione.

Articolo a cura di Alessandro de Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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